In caso di ritardo del volo, per ottenere il risarcimento del danno subito è sufficiente depositare il biglietto, mentre sarà onere del vettore aereo dimostrare di aver correttamente adempiuto al contratto di trasporto, ovvero che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile.

È questo, in estrema sintesi, il messaggio che giunge dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione (ordinanza 23 gennaio 2018), che ha esaminato il caso di una richiesta risarcitoria relativa ad un ritardo di quattro ore subito da un passeggero che, a causa del ritardo, aveva oltretutto perso la coincidenza con un altro volo. La Corte è univoca nell’affermare che le normative in materia di trasporto aereo (Convenzione di Montreal e Regolamento UE 261/04) pongono una presunzione di responsabilità in capo al vettore aereo, per cui al viaggiatore sarà sufficiente dimostrare l’esistenza del titolo di viaggio (il biglietto) e allegare l’inadempimento (il ritardo), restando in capo al vettore l’onere di difendersi, dimostrando che il volo non è partito in ritardo.

(avv. Andrea Martinis)