La sentenza della Corte di cassazione n. 20595/16 consente di richiamare l’orientamento giurisprudenziale per quanto riguarda la contestazione immediata delle violazioni al codice della strada. La norma prevede infatti, quale regola generale, quella per cui la violazione debba essere immediatamente contestata all’utente della strada (art. 201 Cds), ma legittima altresì la contestazione differita, a condizione che venga indicato il motivo di tale differimento. Come si legge nella sentenza citata, “la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio”.

Al riguardo, lo stesso codice della strada contiene alcuni esempi di situazioni che legittimano la contestazione differita (esempio classico: l’utilizzo di apparecchi che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo), ma lascia comunque aperta la possibilità di operare una contestazione successiva, a patto che vengano indicate le ragioni di tale scelta. Ecco quindi che “l’indicazione, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione”.

 

(avv. Andrea Martinis)

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