Due genitori chiedono il risarcimento dei danni subiti dalla figlia, aggredita e ferita da due cani randagi.

Per la Corte di Cassazione la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente cui è attribuito “il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi” (decisione n. 12495/2017).

Poiché la legge statale (n. 281/1991) non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, è necessario analizzare la normativa regionale, del luogo ove è avvenuta l’aggressione.

Nel caso in esame, il Comune siciliano di Gela è stato condannato a pagare euro 5.680,97, oltre  agli accessori.

Avv. Guendal Cecovini Amigoni

DDF Avvocati

Trieste – Gorizia – Udine