Linea dura della Corte di cassazione nell’applicazione dell’art. 689 c.p., norma che punisce il gestore di un locale il quale serva alcolici a persone minori di 16 anni. Nel caso deciso con sentenza n. 26582 dello scorso 11 giugno, infatti, la sanzione penale è stata inflitta al legale rappresentante della società esercente attività di somministrazione di bevande, nonostante – materialmente – questi avesse delegato (tramite contratto di appalto) l’attività di erogazione e il conseguente controllo ad altre persone. In pratica, si è verificato quello che capita nella prassi, per cui il titolare della licenza non è materialmente la persona che sta dietro al banco, né quasi mai si trova fisicamente nel locale; ad aver servito alcolici ad un minore era infatti stato un cameriere, per errore.

Situazione, questa, che secondo la Cassazione non esclude la responsabilità, perché il titolare è chiamato a vigilare affinché i dipendenti svolgano i compiti con diligenza e osservino scrupolosamente le norme; non basta, quindi, un generico cartello esposto nel locale (“è vietata la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16”), né le generiche indicazioni nel contratto di appalto (“si delega l’attività di osservazione per la verifica del rispetto delle norme”), ma serve che il titolare dimostri di essersi fattivamente attivato per aver esercitato i controlli richiesti dalla norma penale.

(avv. Andrea Martinis)